I Testimoni di Geova e il servizio civile:

dal rifiuto al consenso, l’evoluzione di una

coscienza consapevole

IL SERVIZIO CIVILE: UN PO’ DI STORIA...

In ogni parte del pianeta i testimoni di Geova rifiutano invariabilmente di prestare servizio militare sia in tempo di conflitti armati che in tempi di pace, considerando la partecipazione alle attività belliche (ivi comprese le fasi di addestramento propedeutiche all’esercizio della guerra) nient’altro che una palese violazione della legge dell’amore verso il prossimo enunciata da Gesù (vangelo secondo Giovanni 13:34, 35).


Per diversi anni in paesi come l’Italia [1], finché detto servizio militare ha avuto natura di obbligo di legge per i maggiorenni, i testimoni hanno generalmente rifiutato anche il servizio civile sostitutivo di quello militare. Tale ultima possibilità era stata accordata per la prima volta agli “obiettori di coscienza” con la legge n.772 del 15 dicembre 1972, la quale, pur rappresentando una lodevole e sostanziale innovazione nel campo dell’obiezione di coscienza, ha immediatamente palesato le proprie lacune, anche di ordine costituzionale (si veda il paragrafo ‘Il parere di esperti in materia’). La negazione di entrambe le alternative, militare e civile, ha comportato inesorabilmente per i tdG l’applicazione di una sanzione disciplinare, nei casi più gravi una pena detentiva di durata pluriennale [2].


In tempi più recenti (1996), come si vedrà nel paragrafo successivo, l’alternativa del servizio civile è stata ufficialmente equiparata dalla “Torre di Guardia” ad una decisione di coscienza, tanto che, a partire dalla fine degli anni ’90 del secolo scorso, è risultato sempre più comune che dei giovani testimoni di Geova svolgessero il servizio civile in varie strutture pubbliche quali scuole, biblioteche e altri enti senza scopo di lucro, come pure alle dipendenze di uffici statali e comunali. La questione è stata definitivamente superata a partire dal 2005, quando l’obbligo della leva militare, e con esso l’alternativa di un servizio sostitutivo, sono stati abrogati (con la formula della sospensione a tempo indeterminato). Attualmente il servizio militare, essendo svolto su base volontaria, non costituisce più alcun problema per i testimoni di Geova italiani e per quelli della maggioranza dei paesi evoluti: è in buona sostanza una professione, una scelta deliberata che si configura come il risultato del perseguimento di una carriera. ‘Fare il soldato’ è ora né più né meno che un lavoro come un altro, al pari dell’essere infermieri o vigili del fuoco. Quanto al servizio civile, è stato totalmente svincolato dal suo corrispondente militare e adesso viene offerto ai giovani come attività comunitaria a tempo determinato (solitamente di durata annuale) in cambio di una modesta retribuzione.


Cosa è esattamente accaduto per i membri di questa religione fra il 1972, anno in cui lo stato italiano ha reso per la prima volta disponibile l’alternativa di un ‘servizio civile sostitutivo’, ed il 1998, allor quando i testimoni di Geova hanno preso ad accettare tale opzione in quanto rispettosa dei propri principi? La domanda merita il tempo di una risposta documentata perché, come vedremo subito, l’argomento si è prestato – tanto per cambiare – ad una delle tante mediocri polemiche dei fuoriusciti dissidenti rispetto alla loro precedente confessione di fede. Vedremo pure come tale critica, messa maldestramente in piedi da infaticabili cercatori di peli nell’uovo che risultano, però, privi sia del necessario background giuridico che di una visione spassionata e obiettiva dello stato di cose, manchi del conforto della benché minima evidenza diretta.

IL PUNTO DI VISTA DELL’ORGANIZZAZIONE E LE ACCUSE APOSTATE


Ecco, per iniziare, alcune citazioni di un articolo usato dagli oppositori per illustrare la posizione della Società al riguardo: si tratta di un vecchio brano della Svegliatevi! (08/06/1975 pag.12).[3]

Ci si deve rendere conto che quando un Olandese compie i diciotto anni deve sottoporsi a un esame medico. Se è fisicamente e mentalmente idoneo, quando compie i vent’anni è soggetto alla chiamata per l’addestramento militare. Se per motivi di coscienza è contrario all’uso delle armi può fare domanda di servizio sedentario. Ma i testimoni di Geova in Olanda hanno rifiutato non solo il servizio militare ma anche qualsiasi lavoro sedentario offerto in sostituzione.

[...]


Il 26 marzo 1971, tre rappresentanti dei testimoni di Geova si riunirono con una rappresentanza dei Ministeri della Difesa e della Giustizia. La conversazione durò due ore e mezzo.


Uno dei primi punti della conversazione menzionati dalla rappresentanza fu questo: “Che non desideriate in alcun modo partecipare al servizio militare è chiaro e non ha bisogno di ulteriore spiegazione. Ma qual è realmente la vostra obiezione al servizio civile, sostitutivo?”


I Testimoni spiegarono che non è che essi siano contrari al servizio civile come tale, ma, piuttosto, è una questione di stretta neutralità. Perciò, qualsiasi lavoro che sia una semplice sostituzione del servizio militare non sarebbe accettevole ai testimoni di Geova.


Altre domande limitarono ancora di più la controversia: “Quando qualcuno fa obiezione al servizio militare”, dichiararono i rappresentanti del governo, “passa dalla giurisdizione militare alla giurisdizione civile e da quel momento non ha nulla a che fare con i militari. Perché, dunque, si fa ancora obiezione all’accettazione di tale servizio civile?”


Il cristiano è contrario ad accettare volontariamente tale lavoro a motivo di ciò che dice la legge di Dio al riguardo: “Foste comprati a prezzo; smettete di divenire schiavi degli uomini”. (1 Cor. 7:23) La servitù civile in sostituzione del servizio militare sarebbe altrettanto biasimevole per il cristiano. In effetti, egli diverrebbe con ciò parte del mondo invece di mantenersene separato come comandò Gesù. — Giov. 15:19; 17:14-16.

Non sarà sfuggito al lettore un particolare importante: l’articolo fa riferimento ad un caso circoscritto, quello olandese. Vi si dice in particolare che ‘i testimoni di Geova in Olanda hanno rifiutato non solo il servizio militare ma anche qualsiasi lavoro sedentario offerto in sostituzione’. Da notare inoltre come il servizio civile sostitutivo fosse visto, in Olanda, come una violazione della neutralità cristiana: il principio fondamentale era infatti ancora quello di Giovanni 15:19, il medesimo su cui i testimoni fanno perno per spiegare il proprio rifiuto della partecipazione attiva alla politica o al militarismo.


Anche l’unico altro brano in cui in una pubblicazione della WTS antecedente al 1996 si parlasse del servizio civile sostitutivo riguarda un contesto specifico, quello della Svezia. Di seguito si riporta la parte saliente di tale citazione.

Dopo che il parlamento ebbe preso questa decisione furono fatti tentativi per imporci un servizio sostitutivo di quello militare. All’inizio degli anni ’70 fu nominata una commissione governativa allo scopo di rivedere il trattamento degli obiettori di coscienza. Per amore dell’uniformità le autorità volevano che i testimoni di Geova si adeguassero ad altri gruppi religiosi accettando di svolgere servizio civile alternativo.

Alcuni rappresentanti della filiale si presentarono dinanzi alla commissione spiegando che i Testimoni non potevano accettare nessuna alternativa al servizio militare, indipendentemente da quanto fosse meritorio il lavoro assegnato. (Annuario dei testimoni di Geova del 1991, pag. 166).

Sarà chiaro in corso d’opera come non sia possibile affrontare l’argomento senza fare un onesto distinguo sull’ambito di applicazione di tali direttive. In altre parole, i principi indicati andavano, e vanno tuttora, considerati caso per caso (quello olandese, quello svedese, quello italiano e così via): a riprova di ciò, non è possibile rintracciare alcuna fonte della WTS in cui la questione fosse trattata in modo esaustivo e corredata di regole da applicarsi imperativamente in tutti gli stati del mondo. Inoltre manca del tutto, e non è poco, qualsiasi traccia di esperienze di ex-tdG che sarebbero stati disassociati con l’unica motivazione di aver prestato servizio civile.


Per trovare una ‘trattazione esaustiva‘ e universale dell’argomento – la prima del genere – dobbiamo attendere fino al 1996: un articolo della Torre di Guardia di quell’anno, anche alla luce del nuovo inquadramento nelle legislazioni di vari paesi [4], ammetteva la possibilità di intraprendere il servizio civile purché non legato allo sforzo bellico o alla ‘falsa religione’ o comunque ad attività inaccettabili per i testimoni di Geova. Il seguente estratto esprime compiutamente l’attuale punto di vista:

Ci sono tuttavia paesi in cui lo Stato, pur non concedendo l’esonero ai ministri religiosi, riconosce che alcuni possano fare obiezione al servizio militare. Molti di questi paesi hanno preso provvedimenti affinché costoro non siano costretti a prestare servizio militare contro la loro coscienza.

In certi luoghi viene richiesto di compiere un servizio civile, ad esempio un lavoro di pubblica utilità a favore della collettività, che viene considerato come un servizio nazionale non militare. Può un cristiano dedicato svolgere un tale servizio? Anche in questo caso il cristiano dedicato e battezzato deve prendere la propria decisione in base alla sua coscienza addestrata secondo la Bibbia (Torre di Guardia del 01/05/1996, pag. 19).

È un dato di fatto che, negli anni in cui mancavano indicazioni precise sul servizio civile, diversi giovani testimoni [5] abbiano deciso per il ‘no’ in piena autonomia, e ciò magari anche in quei luoghi ove una più attenta considerazione del problema avrebbe portato a riconoscere come lecita l’alternativa civile al servizio militare (ma non è questo, come si vedrà, il caso dell’Italia).


Si è trattato in ogni caso di un frutto maturo della coscienza individuale e non della cieca obbedienza a ordini superiori, per la banalissima ragione che non esistevano ‘ordini’ ai quali obbedire. Alla luce di ciò, non si può che commiserare lo scandalismo ipocrita che accompagna gli apostati, quando riportano citazioni come quella che segue, dal momento che tali citazioni non fanno altro che enunciare una sacrosanta verità [6]:

Nel passato alcuni Testimoni hanno sofferto per non aver voluto partecipare ad attività che ora la coscienza permetterebbe loro di compiere. Per esempio, forse anni fa hanno fatto una scelta del genere in relazione a certi tipi di servizio civile. Ora un fratello potrebbe pensare che in coscienza avrebbe potuto svolgerli senza violare la sua neutralità cristiana nei confronti del sistema di cose attuale. È stata forse un’ingiustizia da parte di Geova permettere che soffrisse per aver rifiutato di fare ciò che ora potrebbe fare senza conseguenze? La maggioranza di quelli che hanno vissuto questa esperienza non la pensano così. Anzi, sono felici di aver avuto l’opportunità di dimostrare pubblicamente e in maniera inequivocabile la loro determinazione di rimanere saldi nella contesa della sovranità universale. (Confronta Giobbe 27:5). Perché mai si dovrebbero rammaricare di aver seguito la propria coscienza assumendo una ferma presa di posizione a favore di Geova? Sostenendo lealmente i princìpi cristiani così come li comprendevano o ascoltando la voce della coscienza si sono dimostrati degni dell’amicizia di Geova. Certo è saggio evitare di agire in un modo che turberebbe la propria coscienza o che rischia di far inciampare altri. (Torre di Guardia del 15/08/1998

È il caso di ribadire come non si sia mai passati da un parere ufficiale in cui il servizio civile ‘non fosse consentito’ (una tale posizione categorica e di validità generale, come si è visto, non è mai esistita) ad uno in cui lo fosse; si è solo concluso che la questione va lasciata alla coscienza individuale. Esistono diverse variabili che il singolo testimone dovrebbe considerare, come illustrato dalla seguente citazione:

In alcuni paesi lo Stato esige che chi rifiuta di compiere il servizio militare svolga per un certo periodo qualche forma di servizio civile. Chi si trova in una simile circostanza dovrebbe pregare al riguardo, parlarne magari con un cristiano maturo e, dopo aver raccolto sufficienti informazioni, prendere una decisione guidata dalla coscienza. — Proverbi 2:1-5; Filippesi 4:5.

La Parola di Dio ci dice “di essere ubbidienti ai governi e alle autorità come governanti, di essere pronti per ogni opera buona, . . . di essere ragionevoli”. (Tito 3:1, 2) Tenendo presente questo potremmo chiederci: ‘Accettando di svolgere questo servizio civile violerei la mia neutralità cristiana o sarei coinvolto nelle attività della falsa religione?’ (Michea 4:3, 5; 2 Corinti 6:16, 17) ‘Questo servizio mi renderebbe difficile o addirittura impossibile assolvere le mie responsabilità cristiane?’ (Matteo 28:19, 20; Efesini 6:4; Ebrei 10:24, 25) ‘O, viceversa, svolgendo questo servizio riuscirei a dedicare più tempo alle attività spirituali, forse intraprendendo il ministero a tempo pieno?’ — Ebrei 6:11, 12.

Se un cristiano in coscienza si sente di svolgere il servizio civile anziché andare in prigione, i compagni di fede dovrebbero rispettare la sua decisione. (Romani 14:10) Se invece conclude di non poterlo svolgere, gli altri dovrebbero comunque rispettare la sua presa di posizione. — 1 Corinti 10:29; 2 Corinti 1:24. (Mantenetevi nell’amore di Dio, pag. 214, 215) 1

E ancora:

Occorre ribadire ancora una volta che le scelte in questo campo sono il risultato di una maturazione emotiva e spirituale del singolo e sono pertanto strettamente personali. Di conseguenza, come verrà illustrato qui di seguito, è possibile che alcuni giovani Testimoni decidano personalmente di non svolgere neppure il servizio civile, come è articolato attualmente. [7]

Dunque non si esclude la possibilità che, nonostante tutto, un testimone possa rifiutare ugualmente il servizio civile, come è puntualmente avvenuto: si consideri ad esempio il seguente articolo di un quotidiano.

Si rifiuta di prestare il servizio civile: due mesi di carcere

[...] È un testimone di Geova e di fare il servizio civile, in una comunità terapeutica di solida ispirazione cattolica, non ne voleva sapere. Ieri mattina ha scelto, davanti al giudice, la via del patteggiamento piuttosto che recedere dai suoi propositi di ispirazione religiosa e famigliare. Manuel Regnard, 19 anni, residente a Schio in via Corte de Gioro 9/4, si è presentato ieri davanti al gip Massimo Gerace. Il giovane doveva rispondere dell’accusa di non aver risposto alla chiamata dello stato che, dopo la sua richiesta di non prestare servizio militare di leva, gli concesse l’opportunità di darsi da fare con la pratica del servizio civile.

Da disposizioni del ministero, il giovane avrebbe dovuto iniziare la sua attività il 3 giugno scorso nella sede di Schio del Centro vicentino di solidarietà (Ceis), per lavorare nella comunità a fianco delle persone in difficoltà che vengono seguite dall’associazione.

In realtà, Regnard preferì non presentarsi per motivi personali. Venne contattato sia dal Ceis che dall’amministrazione comunale, ma a tutti il ragazzo precisò di essere testimone di Geova e di non volere svolgere il servizio per motivi di carattere religioso e famigliare.

Inevitabile, a quel punto, che scattasse la segnalazione in procura. Dopo le indagini, ieri mattina si è celebrata l’udienza. Regnard, assistito dagli avv. Franceschetti e Lanza, ha scelto la via del patteggiamento, col parere positivo del pm e accolta dal giudice dopo la presentazione di un certificato di partecipazione alle comunità Geova del Vicentino: per lui due mesi e venti giorni di reclusione.

«Non fare non solo il servizio militare ma anche quello civile è una scelta personale – precisano i suoi legali -, che è argomento di dibattito all’interno delle congregazioni dei testimoni di Geova. Nel caso del ragazzo di Schio la sua è una decisione maturata per valori che sono suoi propri».[8]

Il che dimostra che il principio fondamentale, quello del rispetto della coscienza cristiana, è rimasto inalterato negli anni: valeva prima dell’articolo del 01/05/1996 e continua a valere tuttora. Come si è visto, a distanza di 8 anni dal famoso articolo, il giovane testimone Manuel Regnard, messo di fronte all’unica alternativa di un servizio civile presso una struttura ‘di chiara ispirazione cattolica’, l’ha rifiutata, in ossequio alla propria coscienza.


Anche la possibilità di svolgere un servizio civile soltanto di facciata, che avesse chiaramente a che fare col servizio armato o che dipendesse da organismi militari, sarebbe respinta dai giovani testimoni. Ecco il motivo per cui in alcuni paesi del mondo, a distanza di tanti anni e (lo ripetiamo) malgrado il famoso articolo della Torre di Guardia, il servizio civile continua a costituire un problema per i testimoni di Geova.

Progressi in Armenia ma ancora nessun autentico servizio civile alternativo per gli obiettori di coscienza YEREVAN, Armenia – Otto anni fa or sono, l’Armenia aderì al Consiglio d’Europa a condizione che entro tre anni il paese adottasse una legge sul servizio civile alternativo e nel frattempo concedesse l’amnistia a tutti gli obiettori di coscienza in prigione.

Al 1° gennaio 2009, più di 80 obiettori di coscienza Testimoni di Geova erano in prigione per il loro rifiuto di coscienza al servizio militare. Molti altri si prevede che compariranno in giudizio nei prossimi mesi. Anche se il governo dell’Armenia ha organizzato incarichi di lavoro non militari, il servizio alternativo è sotto il controllo e la supervisione dell’esercito. Perciò la legge, così come la sua attuazione, non riesce a soddisfare i criteri stabiliti dal Consiglio d’Europa. Di conseguenza, la legge del servizio alternativo nella sua forma attuale non è un’opzione per gli obiettori di coscienza. Ciò è stato confermato dal Manuale dell’OSCE sui Diritti umani e le Libertà fondamentali del personale delle forze armate, in cui si specifica che “il servizio alternativo dovrebbe essere effettuato nell’ambito di una gestione puramente civile, senza alcun coinvolgimento delle autorità militari.”

[...]

Finora, oltre 360 obiettori di coscienza Testimoni di Geova sono stati condannati in Armenia. Avendo un autentico servizio alternativo totalmente fuori dalla supervisione militare sarà consolidata la libertà religiosa fondamentale in Armenia. Quando la legge armena sul servizio alternativo sarà conforme alle normative europee, dovrebbero essere rimossi i restanti ostacoli.[9]

In Italia tuttavia, come si è già detto, nel settennio di transizione fra il momento in cui il servizio civile fu completamente svincolato dall’autorità militare (1998) e quello in cui la leva obbligatoria cessò (2005), molti giovani accettarono di svolgere il servizio civile. Un autorevole esperto di religioni [10] afferma al riguardo quanto segue:

Per esempio, in Italia prima dell’abolizione della leva obbligatoria i giovani Testimoni svolgevano il servizio civile, dopo che la legge del 1998 (che ha riformato la disciplina sull’obiezione di coscienza) aveva mutato la natura del servizio civile, “smilitarizzandolo”, affidandolo cioè alla gestione della Presidenza del Consiglio e non più al Ministero della Difesa. [11]

Chiaro e lampante, e allora? Dove sarebbe il problema?


Non abbiamo fatto ancora i conti con il ricorrente ‘revisionismo dei poveri’ dei nostri apostati [12]:

  1. un paio di articoli precedenti al 1996 riferiscono di due casi specifici – e isolati – dei tdG olandesi e svedesi che rifiutarono il servizio civile;

  2. nell’articolo della Torre di Guardia del 1996 il Corpo Direttivo dei testimoni di Geova lascia ai singoli la decisione finale;

  3. due anni dopo (1998) il servizio civile in Italia viene posto alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e svincolato dal Ministero della Difesa;

  4. si hanno dunque i primi casi di testimoni di Geova italiani che optano per il servizio civile (1998).

Il ‘sillogismo da terza elementare’ è servito: si fa finta di ignorare il punto 3); la smilitarizzazione non c’entra nulla, sulla fragile base del punto 1) si deduce che il ‘condono’ dipenderebbe unicamente da un provvidenziale cambiamento d’opinione del Corpo Direttivo. La fonte ‘autorevole’ (per non dire l’unica) citata a sostegno dell’originale teorema consisterebbe negli scritti autografi di un oscuro ex-tdG dissidente americano, che ha abbandonato l’Organizzazione nei lontani anni ’80. La tesi è sempre quella: milioni di sventurate esistenze umane (i tdG) sarebbero alla mercè delle strambe deliberazioni di un pugno di attempati dirigenti, i quali, forti della cieca ubbidienza del gregge, avrebbero gioco facile a costringere i propri sottoposti alle conseguenze di intendimenti-banderuola, mutevoli e capricciosi.


LA NATURA DEL SERVIZIO CIVILE PRIMA DELLA RIFORMA DEL 1998: IL PARERE DI ESPERTI IN MATERIA


Fin qui gli oppositori dei tdG. Cosa dicono, invece, gli addetti ai lavori? Cominciamo col prendere in esame i commenti di un avvocato [13] che vanta una lunga esperienza in casi di obiezione di coscienza sia nei tribunali militari che davanti alla Corte Costituzionale. Egli afferma:

[...] appare opportuno sgomberare il campo da taluni grossi equivoci sorti riguardo al rifiuto del servizio civile. Un equivoco da rimuovere, anche al fine di più valide e produttive riforme legislative, è, ad esempio, quello secondo cui i Testimoni di Geova rifiuterebbero il servizio civile, sottoponendosi così all’applicazione delle sanzioni penali previste dalla norma in questione, in quanto anche il servizio civile è imposto dallo Stato che essi non riconoscerebbero, considerandosi appartenenti esclusivamente al Regno di Dio. Ciò non corrisponde al vero: il loro rifiuto è in realtà ricollegabile unicamente a quella grave incongruenza, cui si è fatto cenno nella premessa, secondo cui, malgrado l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale ed amministrativa al riguardo, il servizio civile è imposto ai soli obbligati al servizio militare, in quanto abili ad esso, ed in quanto sostitutivo di tale prestazione ed è inoltre inquadrato nell’ambito dell’amministrazione del ministero della difesa con norme, direttive, sanzioni, che si attanagliano, appunto, a tale inquadramento sostanzialmente militare (vedasi bozza di proposta di intesa tra tale Confessione e lo Stato ai sensi dell’art. 8 della Costituzione). Non aver portato la legge sull’obiezione di coscienza alle sue logiche conseguenze indicate come conformi al precetto dell’art. 52 della Costituzione dalla stessa Corte Costituzionale fa si, pertanto, che centinaia di giovani ogni anno vadano ad affollare i Tribunali e i carceri militari.[14]

Siamo nel 1987, undici anni prima della legge chiarificatrice 230/1998, e l’avv. Mellini attribuisce il rifiuto da parte dei testimoni al servizio civile ad una ‘grave incongruenza’ della legislazione in materia di servizio militare. Definisce inoltre un ‘equivoco da rimuovere’ l’idea secondo la quale detto rifiuto discenda dall’affiliazione al Regno di Dio che essi rivendicano. La realtà è un’altra: la “fattispecie di reato” collegata all’opposizione al servizio civile si doveva proprio al fatto che esso riguardasse unicamente chi era soggetto ad obbligo militare, ed era – non a caso – ‘inquadrato nell’ambito dell’amministrazione del ministero della difesa’. Prosegue il dott. Mellini:

Benché, come si è visto, la legge affermi che a commettere il reato in questione possa essere “chiunque”, non vi è dubbio che invece esso possa essere commesso soltanto da chi versi nella condizione soggettiva di essere tenuto a prestare servizio militare alle armi per la ferma di leva. Sembra anche certo che il reato non possa essere commesso se non dal momento in cui la prestazione di tale servizio sia effettivamente dovuta. Ora, colui che versi in tali condizioni, secondo la legislazione vigente, assume un preciso status: quello di militare (che si acquista con l’arruolamento dopo la visita di leva, e quelli di “militare alle armi”, che si acquista dal momento in cui, chiamato alle armi, egli deve presentarsi per adempiere a tale obbligo (CPMP art. 1 e 3).

Si tratta, dunque, di un tipico “reato proprio”, come viene definito in dottrina il reato che può essere commesso esclusivamente da chi abbia una determinata qualifica o un determinato status. Il fatto, poi, che questo reato presupponga in chi lo commetto la qualifica di “militare” secondo l’ordinamento vigente, fa sì che esso, oltreché reato “proprio”, deve essere considerato “reato militare” ed anzi “reato esclusivamente militare” in quanto è “costituito da un fatto che, nei suoi elementi materiali costitutivi, non è in tutto i in parte, preveduto come reato dalla legge penale comune” (art. 37 CPMP comma 2a).[15]

Similmente, nell’ormai famoso ‘libro bianco’ scritto (all’inizio degli anni ’90) in risposta ad una recrudescenza di discriminazioni e intolleranza aventi per oggetto i testimoni di Geova e altre minoranze religiose, si annotava:

Molti giovani sostengono di non essere contrari a impegnarsi per un periodi di tempo in un’attività imposta dallo Stato, la considererebbero, in un certo senso, come una tassa da pagarsi col lavoro. Purché, precisano, tale attività non discenda dall’obbligo militare. In altre parole il servizio sostitutivo civile, così come concepito dalla legge 772/1972, riservato agli “obbligati alla leva” (art. 1), non sarebbe accettabile in quanto chi lo svolgesse adempirebbe comunque all’obbligo militare, e questo creerebbe problemi di coscienza. Nulla osterebbe invece se esistesse un servizio concepito in modo completamente autonomo da quello militare e che fosse previsto per la generalità dei cittadini. Quest’ultimo servizio non interferirebbe nella leatà del Testimone verso la Divinità [...] In nessuno dei progetti di legge presentati nel passato e anche recentemente si è mai preso in seria considerazione la loro posizione o si è cercato di capire le loro motivazioni. Anche questo è pregiudizio [...] I Testimoni potrebbero dunque accogliere un servizio inquadrato nel servizio civile nazionale diverso e autonomo da quello militare.[16]

Negli anni pre-legge 230/98 lo stato delle cose profilava dunque una sostanziale equipollenza delle due tipologie di servizio civile e militare, dato che entrambe, discendendo direttamente dall’obbligo di leva e in forza dell’affiliazione al Ministero della Difesa, riguardavano in buona sostanza lo status di ‘militare’: da cui la preclusione da parte dei testimoni di Geova rispetto a tale alternativa [17].


Questa corretta interpretazione è confermata da molteplici osservatori esperti e addetti ai lavori. Tutte le citazioni che seguono sono riferite agli anni successivi alla legge 772/1972 (che istituiva il servizio civile) e sono concordi nel definirla approssimativa e suscettibile di decisi miglioramenti. Scriveva ad esempio l’Albesano:

Il dramma dei processi e delle incarcerazioni per i testimoni di Geova continua ancora oggi, poiché essi estendono il loro rifiuto al servizio civile e perciò l’entrata in vigore della legge n.772 non ha modificato la loro situazione. Essi non accettano la possibilità offerta dalla legge del dicembre 1972, perché essa stabilisce che l’obiettore di coscienza dipenda dal Ministero della Difesa e che quindi l’obiezione sia gestita dall’apparato militare [...] I testimoni di Geova rifiutano l’opportunità di prestare un servizio sostitutivo di quello militare e perciò continuano a pagare con il carcere la fedeltà alla loro professione di fede. Al 17 febbraio 1972 rimanevano in carcere sessantanove obiettori, tutti testimoni di Geova, che non vollero presentare la domanda per il servizio civile alternativo. Esso, infatti, così come concepito dalla legge 772 e cioè riservato agli “obbligati alla leva” (art.1), crea loro problemi di coscienza e quindi lo ritengono inaccettabile, in quanto pensano che chi lo svolge adempie comunque all’obbligo militare. Non si opporrebbero, invece, ad un servizio concepito in modo completamente autonomo da quello militare e che fosse previsto per la generalità dei cittadini [...] I testimoni di Geova sarebbero pertanto disposti ad accogliere un servizio inquadrato nel servizio civile, diverso e autonomo da quello militare.[18]

E ancora:

[...] a più di vent’anni dalla promulgazione della legge n. 772 la situazione degli obiettori testimoni di Geova rimane critica. Essi sono disposti ad impiegare per lo Stato un periodo della loro vita purché l’attività svolta prescinda da un obbligo militare e quindi vorrebbero poter prestare il loro operato nel servizio civile nazionale, concepito in maniera completamente autonoma dal servizio nell’esercito. Sarebbe pertanto opportuno trovare una soluzione per impiegare i giovani testimoni di Geova in servizi utili, che eviterebbero a molti di loro di pagare la fedeltà al credo religioso con il carcere, non essendo in questa maniera di alcun beneficio allo Stato e alla comunità.[19]

Così l’avv. Segre [20]:

Si succedettero centinaia di processi a carico di testimoni di Geova finché il 15 dicembre 1972 fu emanata una legge [...] per cui l’obiettore può prestare il servizio sostitutivo civile invece di quello militare, con la stessa durata di 10 mesi [...] i testimoni di Geova si erano sempre rifiutati di accettarlo perché era organizzato dal Ministero della Difesa, quindi da una struttura militare. [21]

Il prof. Bellini [22]:

[La legge] n. 772 del 15 dicembre 1972 [...] raffigura il servizio civile come un “servizio sostitutivo del servizio militare”. Con l’immediata conseguenza che i giovani ammessi a questa soluzione secondaria “sono equiparati ad ogni effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare, nonché nel trattamento economico, ai cittadini che prestano il normale servizio militare”: art. 11. Tant’è che questa disciplina (se può valere a mettere una parte degli obiettori di coscienza in condizione di risolvere il proprio problema personale) non può essere altrettanto soddisfacente per coloro che sentono in maniera più severa gli “imprescindibili motivo di coscienza” che li spingono a obiettare. Costoro non sanno veder altro – nel servizio alternativo – che una specie di valvola di sfogo, intesa a togliere di mezzo i casi di maggior tensione: con ciò peraltro ribadendo il primato del servizio militare armato, e l’indole soltanto sussidiaria e subalterna del “servizio civile sostitutivo”. Di questa scontentezza si son resi interpreti vari movimenti di opinione: tanto religiosi, quanto laici. E molti giovani [primi fra tutti i Testimoni] non hanno esitato a rifiutare lo stesso servizio alternativo: sopportando con dignità le relative conseguenze di carattere penale. [23]

La prof.ssa Belgiorno de Stefano [24]:

È chiara quindi la necessità, peraltro palesata dai moltissimi progetti di legge, che in questi ultimi anni si sono succeduti su tale argomento, di una specifica norma che preveda l’esercizio di un diritto all’obiezione di coscienza e non già la possibilità di veder tutelato un interesse legittimo. I Testimoni di Geova, ad esempio non accettano in nessun modo di svolgere anche solo un servizio civile alternativo in quanto essi lo rifiutano proprio come “servizio sostitutivo”. Né essi vogliono, in alcun modo, presentare domanda di ammissione al servizio civile sostitutivo ad una commissione in parte composta da militari. [25]

Il prof. Siclari [26]:

[...] una recente sentenza della Corte costituzionale [...] ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11 della legge n. 772 del 1972, nella parte in cui stabilisce che gli obiettori di coscienza ammessi a prestare il servizio civile siano sottoposti alla giurisdizione dei Tribunali militari. [...] La Corte costituzionale è pervenuta a tale conclusione partendo dal presupposto per cui “l’ammesso al servizio sostitutivo civile perde lo status di militare acquisito in forza dell’arruolamento, con conseguente cessazione della sua appartenenza alle forze armate e della sua assoggettabilità alla giurisdizione militare” (così il punto 8 del Considerato in diritto). In tal modo, viene a cadere, anche formalmente, il carattere “militare” della prestazione del servizio sostitutivo civile. [...] [Tuttavia,] la sentenza n.113 del 1986 della Corte costituzionale, prima citata, fa venire meno l’equiparazione tra chi presta servizio sostitutivo civile e i militari, solo dopo l’accettazione della domanda da parte del Ministro per la Difesa. Prima di quel momento, infatti, tutti i cittadini dichiarati abili e arruolati rivestono in pieno lo status di militare, trovandosi come tutti gli arruolati in attesa di chiamata alle armi in congedo illimitato provvisorio. [27]

Flora Marzano:

[I Testimoni] rilevano che il servizio civile – per quanto sia stato, per così dire, “smilitarizzato” dalla recente sentenza n.113/1986 della Corte Costituzionale, con conseguente cessazione di appartenenza, da parte di chi lo esplica, alle Forze Armate – mantiene tuttavia le caratteristiche del servizio militare giacché: 1) è previsto per soli elementi risultati “abili” al servizio militare; 2) continua, come già accennato, a dipendere amministrativamente dal Ministero della Difesa e il suo svolgimento appaga l’obbligo militare; si concretizza sostanzialmente in un modo diverso di assolvere al servizio di leva. Conforme alla loro confessione sarebbe invece un diverso servizio da rendersi al paese, richiesto alla generalità dei cittadini in base alle loro capacità, ma indipendentemente dall’idoneità al servizio militare, come se si trattasse di una speciale prestazione personale a carico di tutti. Questa loro impostazione non è priva né di logicità né di fondatezza se si considera che l’art.1, 1° comma della legge 15 dicembre 1972, n. 772 parla espressamente di modi alternativi attraverso i quali “soddisfare l’obbligo del servizio militare”. Tale posizione non è cambiata dopo l’ultima sentenza della Corte Costituzionale, in quanto, sebbene essa abbia stabilito che “l’ammesso al servizio sostitutivo civile perde lo status di militare acquisito in forza dell’arruolamento, con conseguente cessazione della sua appartenenza alle Forze Armate”, conclude che nei confronti di “chi omette, senza giusto motivo, di presentarsi entro quindici giorni da quello stabilito, all’ente, organizzazione o corpo cui appartiene o commette gravi mancanze disciplinari o tiene condotta incompatibile con le finalità dell’ente... verrà a ripristinarsi... lo status di militare e con esso l’appartenenza alle Forze Armate”. È quindi attualmente mancante nel nostro ordinamento la previsione di un vero e proprio servizio civile distinto e indipendente e soprattutto autonomo dal servizio militare. [28]

L’on. Guido Alberini [29]:

Circa il 90% [degli obiettori totali] sono Testimoni di Geova. Gli obiettori totali meritano una considerazione particolare perché certamente ad essi non si può, in nessun modo, rimproverare una scelta di comodo o di imboscamento; sono giovani, fortemente motivati da rigorose motivazioni religiose, che preferiscono il carcere non solo alla prestazione del servizio militare ma anche al servizio sostitutivo: per loro non c’è differenza perché diretto dalle autorità militari. [30]

E infine, tanto per giocare d’anticipo su chi intendesse propagare la ‘geniale’ trovata per cui tutti costoro siano stati ingannati – chissà come. Ipnosi? – da dichiarazioni di comodo dell’Organizzazione (ebbene sì: succede anche questo, nel policromo mondo degli ex-testimoni dissidenti), ecco il parere di un legale testimone di Geova, Roberto Lorenzini [31]:

[...] se è vero, come si legge nella sentenza n. 164/1985, che il dovere di difesa della Patria è “ben suscettibile di adempimento attraverso la prestazione di adeguati comportamenti di impegno sociale non armato”, si può ben ipotizzare la possibilità, in armonia con i principi inderogabili della Costituzione, di una normativa di legge che preveda l’istituzione di un servizio civile non dipendente e non collegato, né alternativo a quello militare, bensì, per così dire, con dignità sociale pari a questo, e per il quale pure possano essere previsti l’obbligatorietà e le modalità e i limiti del suo espletamento in modo completamente autonomo. [32]

La versione dei fatti esibita dagli ex-testimoni di Geova polemici sul servizio civile appare a questo punto del tutto indifendibile. Cosa può essere all’origine di un simile aborto concettuale? Una volta tanto, ci avventuriamo in una congettura: l’ignoranza è un “neo” che si tende di preferenza a nascondere, benché – si sa – non sia una colpa. La pratica della menzogna deliberata invece lo è, eccome. Qui, se non siamo in presenza della prima, lo siamo certamente della seconda; d’altronde, per produrre una mistificazione di buona qualità bisogna “conoscere bene” i fatti per poter nascondere quelli più sgraditi ed evidenziare, torcendoli se necessario, quelli maggiormente confacenti alla propria tesi.


TUTTA LA VERITÀ SUL CONSENSO DEI TESTIMONI DI GEOVA AL SERVIZIO CIVILE IN ITALIA


Tornando alla questione di merito, potremmo riassumere dicendo che il rifiuto del servizio civile in Italia, prima della legge 230/1998, era dovuto essenzialmente a due ragioni:

1. si trattava di un servizio reso allo Stato, ma proprio dello status di militare;

2. si trattava di un servizio svolto sotto la giurisdizione e l’autorità del Ministero della Difesa.

Il principio della neutralità cristiana si esprime, in questo caso, adempiendo ai due requisiti che si ottengono negando i punti precedenti; abbiamo quindi, rispettivamente:

1. un servizio che non sia collegato alla qualifica di militare;

2. un servizio sotto la giurisdizione e l’autorità civile.

Si deve avere cioè un servizio non puramente ‘sostitutivo’ di quello militare, ma realmente alternativo ad esso. [33]


In che modo la legge dell’8 luglio 1998 n. 230 già riferita ha soddisfatto i due requisiti anzidetti? Il primo punto è soddisfatto con la dichiarazione che troviamo immediatamente espressa

I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell’esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all’uso delle armi, non accettano l’arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei “Principi fondamentali” della Costituzione. Tale servizio si svolge secondo le modalità e le norme stabilite nella presente legge.[34]

Benché qui si parli ancora di ‘adempimento degli obblighi di leva’ e di ‘difesa della patria’, è specificato come tali doveri costituzionali siano assolti ricorrendo ad un “servizio civile diverso per natura e autonomo dal servizio militare”. Tale sostanziale novità costituiva di fatto una integrazione di concetti pregressi, ma non ancora inquadrati in forma organica in termini di legge. [35]


Prima di tale legge, qualunque genere di servizio civile veniva percepito come un riconoscimento del sistema militare, dal quale d’altra parte discendeva. La rigida schematizzazione precedente ha lasciato spazio ad una nozione più ampia di ‘difesa della patria’ priva di riferimenti di sorta al militarismo e che risulta perciò accettabile per i testimoni di Geova [36]. Come riportava un dossier curato dalla sede italiana dell’organizzazione:

A partire dal 1985 la Corte costituzionale ha riaffermato in più occasioni che la difesa della Patria si attua in vari modi, “attraverso la prestazione di adeguati comportamenti di impegno sociale” e non solo mediante il servizio militare. I Testimoni non negano il principio di “difesa della Patria” (art. 52 della Costituzione), così come correttamente interpretato dalla Corte costituzionale. Difesa sta quindi per impegno civile a tutela o sostengo della comunità nazionale. [37]

Il secondo attributo di un servizio civile compatibile coi principi cristiani è, come detto, quello di un incarico non soggetto all’autorità militare. Questo è soddisfatto dall’art. 8, 1° comma della legge in questione:

In attesa dell’entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), e all’articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l’Ufficio nazionale per il servizio civile. La dotazione organica dell’Ufficio, fissata per il primo triennio nel limite massimo di cento unità, è assicurata utilizzando le vigenti procedure in materia di mobilità del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, nonché di consulenti secondo quanto previsto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. L’Ufficio è organizzato in una sede centrale e in sedi regionali ed è diretto da un dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il quale rimane in carica per un quinquennio, rinnovabile una sola volta.

Si è avuta dunque l’istituzione di un ‘Ufficio nazionale per il servizio civile’ il quale, come chiaramente indicato, dipende direttamente dalla Presidenza del Consiglio e non più dal Ministero della Difesa [38]. Così Sergio Albesano commentava gli effetti della nuova legge:

La legge 8 luglio 1998, n. 230, contenente le “nuove norme in materia di obiezione di coscienza”, in Gazzetta Ufficiale, 15 luglio 1998, serie generale n. 163, ha mutato profondamente la natura del servizio civile che è ora configurato come un modo alternativo di adempimento del dovere di difesa della Patria, non più alle dipendenze del Ministero della Difesa, ma della Presidenza del Consiglio. Per effetto di questa riforma i giovani testimoni di Geova accettano, se lo vogliono, tale servizio non più affidato a organismi militari. [39]

In Italia non è quindi ravvisabile una relazione causa-effetto fra l’intendimento più chiaro espresso dalla Torre di Guardia del 01/05/1996 e le scelte adottate dai singoli testimoni di Geova italiani; di sicuro non fino alla legge 230 /1998. La memoria storica e le consulenze legali proposte nel capitolo precedente ne forniscono un conforto più che sufficiente, ma anche diverse prove indirette concorrono a dimostrarlo. L’allora vicepresidente della Congregazione cristiana dei testimoni di Geova Francesco Corsano, in una lettera privata datata 5 agosto 1996, scriveva:

”Da tempo la stampa parla di una nuova legge sull’obiezione di coscienza che il Parlamento italiano dovrebbe emanare per dare al servizio civile una più completa autonomia rispetto a quello militare, secondo gli indirizzi della Corta Costituzionale. Se ciò avverrà, contribuirà probabilmente a fugare le residue perplessità che i Testimoni possono ancora avere nei confronti di tale servizio”. [40]

La dinamica degli eventi è chiara: a distanza di tre mesi, l’uscita del famoso numero della Torre di Guardia non era bastata a rendere accettabile il servizio civile per i testimoni italiani, e si parlava ancora di ‘residue perplessità’ e della necessità di una ‘nuova legge sull’obiezione di coscienza’.


Evidenziamo infine che solo dopo la legge in questione (luglio 1998) si ebbe la prima circolare indirizzata ai corpi degli anziani in Italia, datata 10/08/1998, che fornì indicazioni per coloro che intendessero svolgere il servizio civile. Difficile a questo punto esprimere dubbi sul fatto che il vero punto di svolta per i testimoni di Geova italiani fu l’entrata in vigore di tale legge, in seguito alla quale si registrarono i primi casi di adesione al servizio civile, sebbene certuni dissidenti si ostinino a parlare, con rimarchevole coraggio, di ‘casuale successione degli eventi’.


Ciò concorre forse a minimizzare l’importanza dell’articolo della Torre di Guardia del 01/05/96? No di certo. Esso, al contrario, fu fondamentale per affinare l’attitudine dei testimoni di Geova verso le iniziative sociali originate dal governo. Inizialmente (si veda il già citato articolo della Svegliatevi! del 1975) era invalsa la tendenza a vedere il servizio civile, oltre che (in talune condizioni) come una attività politicamente non neutrale anche come una ‘distrazione’ rispetto alla missione cristiana. È anche probabile che la seconda annotazione fosse solo una conseguenza fisiologica della prima, peraltro la sola discriminante al dissenso. Un punto di vista più equilibrato ha permesso di capire come il partecipare a tali iniziative non doveva essere più considerato necessariamente come ‘tempo sottratto a Geova’ e all’opera di evangelizzazione; al contrario, queste ultime offrono una occasione di mostrarsi “pronti per ogni opera buona” nei riguardi dei governanti (Tito 3:1). Una maturazione, peraltro, giunta a compimento molto prima del 1996: già nel 1987 Flora Marzano osservava:

Pur rifiutando si svolgere il servizio militare e quello civile sostitutivo, i Testimoni non sono contrari a prestare un servizio socialmente utile a favore dello Stato purché compatibile con la loro coscienza. Molti autori hanno invece affermato – non riportando correttamente le convinzioni dei giovani Testimoni – che costoro non accetterebbero “un servizio imposto dallo Stato”, perché questo significherebbe “distrarre tempo ed energie” dal loro servizio a Dio. [41]

L’articolo in questione è servito pure, talvolta, da base per chiarire la posizione ufficiale dei testimoni di Geova nei riguardi delle autorità, come è avvenuto nel caso dell’Ucraina. [42]

UNA SOFFERENZA INUTILE?


Tale chiosa a effetto, prelevata dal solito zibaldone apostata, pretenderebbe di esprimere il sentire pressoché comune di quanti in tempi non sospetti presero la deliberata decisione di preferire il carcere al servizio civile: essi avrebbero ora ‘l’impressione di aver sofferto inutilmente’.


Inutile cercare anche l’ombra del conforto statistico alla tesi per cui questa costituirebbe una sensazione diffusa: i vaneggiamenti di uno o due fuoriusciti, con la tradizionale “logica” dell’unico fascio di tutte le erbe, sono promossi al rango di slogan di maggioranza. Abbiamo invece varie testimonianze di una sensazione antitetica: questo ad esempio il contributo di un testimone di Geova di nazionalità greca.

“Desidero esprimere a voi tutti cari fratelli la mia più sincera gratitudine per la cura che avete di noi in senso spirituale. Avendo trascorso circa nove anni in prigione a motivo della mia fede cristiana, ho davvero apprezzato i meravigliosi concetti esposti nella Torre di Guardia del 1° maggio 1996. (Isaia 2:4) È stato un meraviglioso dono di Geova. — Giacomo 1:17.

“Mentre leggevo questi articoli, mi è venuto in mente un pensiero espresso in una precedente Torre di Guardia (1° agosto 1994, pagina 14): ‘È chiaro che la ragionevolezza è una qualità preziosa, che ci fa amare Geova ancora di più’. Sì, fratelli, ringrazio Geova di far parte di questa organizzazione premurosa e amorevole, che rispecchia chiaramente la Sua sapienza. — Giacomo 3:17.

“L’accresciuta luce contenuta nella Torre di Guardia del 1° maggio è stata accolta molto favorevolmente qui in Grecia, specialmente da coloro che hanno scontato vari anni di prigione o che tuttora sono in prigione a motivo della loro fede. Ancora una volta grazie. Geova vi rafforzi mediante il suo spirito affinché continuiate a provvederci prezioso cibo spirituale in questi tempi difficili”. (Torre di Guardia 01/11/96, pag. 27)

Fanno eco le seguenti testimonianze prese da vari forum [43]: si noti peraltro come esse siano concordi nell’attribuire il recente assenso al servizio civile nel nostro paese alle già esposte modificazioni di legge, invece che ad una immaginaria retromarcia del Corpo Direttivo.


  • Io sono uno degli “avanzi di galera”, uno di coloro che hanno subito la galera e un processo, per aver deciso di volere la pace anzichè l’educazione alla guerra, come obbligava a suo tempo lo Stato Italiano [...] le cose andarono esattamente come scrive il prof. Introvigne. Non ha nulla a che fare con l’intendimento del CD [...] L’intendimento rimase il medesimo, fintanto che il servizio civile era sotto la direttiva del Ministero della Difesa. (W.S.)

  • La confusione che nacque sull’accettare o meno il “servizio civile” da parte dei TdG, in effetti non fu riconducibile al Corpo Direttivo, ma esclusivamente alla scelta, a volte non coerente con la dottrina, di alcuni giovani TdG, ma soprattutto [...] a una MANCATA LEGISLAZIONE della materia da parte dello Stato. (R.C.)

  • Sono anch’io un “condannato” anzi direi proprio un “patteggiato”. La mia esperienza si colloca a cavallo tra le leggi, che come spesso capita sono una caricatura della realtà. Così per la legge italiana (mi risparmio il tempo di andare a citare gli articoli) se qualcuno aveva fatto l’esame per il porto d’armi uso sportivo o tiro al bersaglio veniva automaticamente escluso dalla possibilità del servizio civile. Idem se era stato coinvolto in una rissa [...] Non vedo un legame diretto tra l’articolo della tdg e la riforma del servizio civile italiano. Notoriamente le nostre pubblicazioni hanno portata internazionale. (S.L.B.)

  • Nel 1988 gli obiettori di coscienza fecero diverse manifestazioni chiedendo con forza una nuova legge che riconoscesse l’obiezione di coscienza come “diritto soggettivo”. Ebbene, dopo 10 anni, il 15 luglio del 1998 viene approvata la nuova legge sull’obiezione di coscienza in cui, finalmente, viene riconosciuto il diritto soggettivo dell’obiettore. Non essendo più un obbligo legato al servizio militare, appunto si svolgeva IN SOSTITUZIONE, i testimoni di Geova si sentirono liberi di svolgerlo. [...] Questo atteggiamento del corpo direttivo manifesta lo spirito che l’ha sempre animato: INFORMARE ED ESSERE GUIDA SPIRITUALE. Ritengo pertanto, l’argomentazione presente in certi siti ostili ai testimoni di Geova, solo gratuita disinformazione. (F.D.)

  • Sono stato due mesi a Boccea e 10 mesi a Gaeta negli anni 1988-89. Il servizio civile era ancora legato al Ministero della Difesa (sarà staccato solo nel 1998) per cui per coscienza lo rifiutai. [...] considerai quel carcere la mia università spirituale! Quando mai mi sarebbe ricapitata l’occasione di poter dedicare, libero da ogni responsabilità secolare se non quella del lavaggio vassoi e dell’ordine personale, tutto il mio tempo per l’edificazione spirituale? Lessi l’intera Bibbia, nella biblioteca teocratica che ci permettevano di tenere fece le ricerche che rafforzarono le basi della mia fede, ebbi il privilegio di condurre le adunanze, di pronunciare discorsi di istruzione e pubblici, di ascoltare quelli che ci pronunciavano i beteliti che ci visitavano settimanalmente, di stringere amicizie con fratelli meravigliosi nonostante la loro giovane età, fratelli di cui diversi sono tra gli attuali anziani di congregazione ed alcuni sorveglianti viaggianti, pionieri speciali e addirittura missionari! [...] potrei elencare i molti problemi che ho vissuto e visto in altri ma nessuno di questi è paragonabile all’opportunità che mi è stata data di cui ringrazio Geova e che, senza scadere in fanatismo e/o desiderio di martirio a tutti i costi, penso manchi, manchi molto alle generazioni di giovani di oggi! (L.N.)


È evidente che molti testimoni di Geova non avvertirono il rifiuto del servizio civile come una sofferenza, se rapportata ai benefici spirituali che da tale scelta derivarono, e di sicuro nessuno di questi la ritenne un’esperienza ‘inutile’.

SERVIZIO CIVILE E CRITICHE ‘INCIVILI’...


Non riusciamo a nascondere un debito di riconoscenza nei confronti di certi oppositori: il medesimo che si prova nei riguardi del difensore avversario che, in una partita di calcio, al momento di rilanciare il pallone per una rapida azione di contropiede, infila goffamente la propria porta nella più comica delle autoreti. Siffatte critiche, ‘robuste’ come il polistirolo espanso e ‘garbate’ come pachidermi, serviranno forse a creare in certuni l’illusione di una efficace difesa della propria contrapposizione rispetto ai testimoni di Geova, ma a conti fatti suonano come una specie di atto di masochismo:

  1. nel caso dei tdG convinti (e sono la grande maggioranza) ottengono l’unico esito, di sicuro inopinato, di irrobustirli nei propri convincimenti;

  2. gli osservatori imparziali, ove mai riponessero un qualche interesse in simili polemiche, non mancheranno di rilevare le ragioni contrarie qui espresse, e, con essa, di formarsi una legittima idea sulla povertà di mezzi dei nostri apostati, e forse un legittimo sospetto sulle loro reali motivazioni.


Rispondere a questi attacchi, come abbiamo fatto qui, potrebbe essere pertanto considerato solo un passabile diversivo, un passatempo innocuo, magari un po’ troppo agevole. I testimoni di Geova sono però convinti che dietro tali ricorrenti torti alla verità si nasconda un disegno che – malgrado la pochezza degli esiti – non ha nulla a che fare con il legittimo amore della discussione: come osservò il profeta ispirato, “Rendi ottuso il cuore di questo popolo, e rendi insensibili i loro medesimi orecchi, e incolla i loro medesimi occhi, affinché non vedano con i loro occhi e non odano con i loro orecchi, e affinché il loro proprio cuore non capisca e affinché effettivamente non si convertano e non siano sanati” (Isaia 6:10). Un disegno demonico, che ricorre brutalmente alla negazione del vero (una negazione talvolta abile, ai limiti del bizantinismo, altrove francamente del tutto sprovveduta) per portare acqua al mulino della ripicca e delle fanciullesche rivalse di personalismi così facili all’offesa. Un gioco solo in apparenza banale, che può sacrificare delle vittime inconsapevoli all’altare dell’ignoranza e del pregiudizio religioso.


Con un istintivo gioco di parole poi, ci viene voglia di segnalare questo contegno, nel caso specifico del servizio civile, come davvero ‘incivile’, dato che il mancato rispetto dei principi di coscienza, per troppo tempo ignorati da un ordinamento inadeguato, ha comportato per i Testimoni tristi conseguenze come processi e detenzioni anche lunghe.


Speriamo, rimarcando l’ ”inciviltà” che si nasconde dietro questo esercizio ingannevole del diritto alla critica, di aver reso ai lettori sinceri un servizio utile. La prossima volta che i testimoni di Geova busseranno alla vostra porta, prendetevi il tempo di ascoltarli: avrete occasione di conoscere delle persone solari e genuine, e forse vi accorgerete di provare curiosità o vero e proprio interesse per il loro biblico messaggio di speranza.

————

Note in calce

[1] Il presente articolo, salvo avviso contrario, fa riferimento sistematico al caso italiano, anche perché rappresentativo di molti paesi occidentali nei quali sia l’ordinamento giuridico / militare che le conseguenti decisioni dei singoli testimoni di Geova hanno conosciuto, fatte le debite distinzioni, una evoluzione similare.

[2] Minoranze Coscienza e Dovere della memoriaRiflessioni recenti (1998-2000)Documentazione storica, AA.VV., Jovene editore, Napoli 2001; si vedano in particolare le pagg. 25-33 (che includono la toccante esperienza di Giuseppe Ginestra) e 113-115.

[3] In questa citazione (e ovunque nel seguito) l’uso del grassetto è degli autori del presente articolo e assente nelle fonti originali.

[4] I testimoni di Geova in Italia – Dossier, Testimoni di Geova, Roma 1998.

[5] Rimarchiamo: ‘diversi’, non ‘tutti’ (si veda la nota 17).

[6] Segnalazioni come queste sono corredate, in un sito apostata, dalle solite frasi fatte: si va dall’immancabile “davvero sconcertante” al melenso “dubitiamo della sanità mentale di chi l’ha scritto” (che tra l’altro ha un po’ il sapore dei cavoli a merenda, in un contesto in cui si vorrebbero al contrario dimostrare le ‘astuzie’ del CD). Tali puerili interiezioni, che sarebbero superflue in una lettura asettica – i sentimenti spontanei per definizione non hanno bisogno di incoraggiamento – sono evidentemente riportate nel tentativo di indurre il lettore a pensare quello che vuole l’estensore.

[7] I testimoni di Geova in Italia – Dossier, Testimoni di Geova, Roma 1998.

[8] Il giornale di Vicenza del 26-02-2004. [torna al testo principale] 1 di

[9] Dal sito di rassegna stampa www.tdgnews.it, 25-01-2009 (fonte non più disponibile - NdR).

[10] Massimo Introvigne, avvocato, filosofo e scrittore italiano. Fondatore e direttore del Centro Studi sulle Nuove Religioni (CESNUR) e membro della sezione di Sociologia della Religione dell’Associazione Italiana di Sociologia.

[11] Dal sito Internet del CESNUR, articolo I Testimoni di Geova e i loro scismi i Testimoni di Geova.

[12] Di queste rivisitazioni storiche è piena la letteratura apostata. Talora gli esiti superano veramente ogni limite di decenza; un caso eclatante riguarda la persecuzione nazifascista dei testimoni di Geova, della quale qualcuno ha tentato di incolpare, con un giro di rara perversione, le stesse vittime. Afferma in proposito il dott.Introvigne: “È evidente che i Testimoni di Geova non erano perseguitati – a differenza degli ebrei – per motivi razziali, ma esclusivamente perché le loro idee erano considerate socialmente inaccettabili: dunque, sarebbe stato sufficiente rinunciare alla loro fede o affermarsi «convertiti» al nazismo per sfuggire ai campi. Dedurne che i Testimoni di Geova caduti nei campi di sterminio sono stati vittime non del nazismo ma della loro stessa ostinazione o di quella dei loro dirigenti – come talora si legge – costituisce una forma di «revisionismo» storico assolutamente inaccettabile, ed equivale a revocare in dubbio il valore del martirio in genere (anche i primi cristiani avrebbero potuto facilmente salvarsi rinnegando la loro fede e sacrificando agli idoli). L’amore per la polemica porta ad alcuni critici ad affermazioni oggettivamente scandalose”. (I Testimoni di Geova – Già e non ancora, Elledici, Torino 2002, PAG. 59).

[13] Mauro Mellini, avvocato e parlamentare, fondatore e segretario del Partito Radicale. È stato anche componente del Consiglio Superiore della Magistratura e della Commissione Giustizia della Camera.

[14] Norme penali sull’obiezione di coscienza – Assetto sistematico, questioni sostanziali, processuali, di costituzionalità e di pratica giudiziaria di M.Mellini, Scipioni editore, Roma 1987, pag. 14. Da notare che a suo tempo tale pubblicazione fu segnalata alle congregazioni italiane (con circolare del 03/07/1987) proprio perché indicava i veri motivi per cui i giovani testimoni di Geova in Italia, a quel tempo, non facevano il servizio civile.

[15] ibid., pag. 15.

[16] Intolleranza religiosa alle soglie del Duemila, Associazione europea dei Testimoni di Geova per la tutela della libertà religiosa, con commenti di P.Bellini e M.Mellini, Fusa editrice, Roma 1990, pag. 172, 173.

[17] Varie fonti lamentano la coeva assenza di una adeguata dicotomia fra la condizione del ‘reclutato per il servizio militare’ e quella del ‘reclutato per il servizio civile’, di fatto ancora un ‘militare’; come pure le conseguenze che tale ambiguo stato di cose ingenerò nelle coscienze dei singoli. Un succinto excursus storico si può leggere di seguito: “Agli inizi degli anni 70, alcuni TdG reclusi accettarono il servizio civile [...] il “servizio civile” (in Italia) era alquanto controverso, poiché il militare italiano in divisa si distingueva dall’obiettore destinato al “servizio civile” in niente [...] entrambi vestivano la divisa ed entrambi avevano le stellette, pur essendo i compiti e le mansioni diverse e differenti. In sostanza entrambi sottostavano alle norme e disciplina militare, gestita unicamente dal Ministero della Difesa (in tempo di pace). Alcuni giovani TdG che agli inizi degli anni 70, scelsero il “servizio civile” , si trovarono in coscienza turbati [...] a costo di una maggiore pena corporale, rifiutarono il “servizio civile-gestione Ministero della Difesa” e scelsero di tornare in carcere. Fintanto che, il “servizio civile” , come istituto fu gestito direttamente dal Ministero della Difesa, i TdG in Italia si sono rifiutati di indossare una divisa, che fondamentalmente li equiparava a militari” (Dal sito www.storicotdg.it [fonte non più disponibile - NdR]).

[18] I testimoni di Geova e l’obiezione di coscienza, da Minoranze Coscienza e Dovere della memoria – Riflessioni recenti (1998-2000) – Documentazione storica, AA.VV., Jovene editore, Napoli 2001, pagg. 34-36.

[19] ibid., pag. 45.

[20] Bruno Segre, avvocato, giornalista e politico italiano. È stato consigliere nazionale della Federazione Italiana della Stampa e capogruppo del Partito Socialista Italiano nel Consiglio Comunale di Torino.

[21] Obiettori: ieri e oggi, ibidem, pag. 169. [22] Piero Bellini, professore emerito di Storia del Diritto Canonico dell’Università “La Sapienza” di Roma.

[23] I rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica, da Il pluralismo confessionale nella attuazione della Costituzione, AA.VV., Jovene editore, Napoli 1986, pagg. 109.

[24] Maria Gabriella Belgiorno De Stefano, avvocato e docente di Diritto Ecclesiastico presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Perugia.

[25] Intervento ne Il pluralismo confessionale nella attuazione della Costituzione, AA.VV., Jovene editore, Napoli 1986, pagg. 136-137.

[26] Massimo Siclari, docente di Diritto costituzionale e Giustizia costituzionale presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre. Autore di oltre 100 pubblicazioni, tra libri, articoli, relazioni e note di giurisprudenza. È stato, fra i numerosi altri incarichi, assistente di studio alla Corte Costituzionale e consigliere giuridico del Ministro della Sanità on. Bindi (1998-2000).

[27] Intervento ne Il pluralismo confessionale nella attuazione della Costituzione, AA.VV., Jovene editore, Napoli 1986, pagg. 180-181. Sugli effetti della sentenza n.113 si vedano anche i commenti del prof. Bellini nello stesso testo, pag. 110, 111.

[28] Libertà costituzionali – Obiezione di coscienza e convertibilità dell’obbligo di leva, F.Marzano, Jovene editore, Napoli 1987, pagg. 139, 140; si vedano anche la pagg. 31, 56-59.

[29] Guido Alberini, avvocato e parlamentare del PSI per più legislature tra la fine degli anni ‘ 70 e il ‘ 90. Componente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati, è stato anche vicesindaco di Brescia e più volte eletto in consiglio comunale nelle file dei Democratici di Sinistra.

[30] Giornale di Brescia del 01-08-1989.

[31] Roberto Lorenzini, avvocato e anziano di congregazione dei Testimoni di Geova. Ha collaborato per molti anni con l’ufficio legale della sede italiana della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova.

[32] Intervento ne Il pluralismo confessionale nella attuazione della Costituzione, AA.VV., Jovene editore, Napoli 1986, pag. 156.

[33] Nel caso dell’Olanda, l’alternativa offerta dalle autorità soddisfaceva evidentemente solo il secondo dei due requisiti; questo può aver indotto i fratelli olandesi a concludere che “La servitù civile in sostituzione del servizio militare sarebbe altrettanto biasimevole per il cristiano” (Svegliatevi! dell’8/6/1975, pag. 13).

[34] Per il testo della 230/98 si può fare riferimento, ad esempio, al sito Internet della Camera dei Deputati: http://www.camera.it/parlam/leggi/98230l.htm .

[35] Si veda ad esempio la già citata sentenza n.164 del 6 maggio 1985. Il testo è desumibile dal sito Internet della Consulta: http://www.giurcost.org/decisioni/1985/0164s-85.html.

[36] Il che non deve stupire. Le pubblicazioni della Watch Tower Society sono piene di riferimenti all’obbligo cristiano di osservare la costituzione del paese in cui vivono, alla stregua di qualunque codice di leggi erogato dall’autorità politica (Marco 12:17; Romani 13:1-7; Tito 3:1); ciò può comportare il mostrare riguardo per quei simboli patriottici il cui significato essi pure non condividono, come l’inno nazionale o la bandiera. Tale è il motivo per cui i testimoni rimangono rispettosamente in piedi nel corso di cerimonie nazionalistiche che prevedono di cantare l’inno o il saluto alla bandiera (Torre di Guardia del 15/09/02 pagg. 22, 23). Così facendo mostrano una forma di ‘rispetto’ per la patria e i suoi simboli, senza incorrere con ciò in una violazione della propria neutralità.

[37] I testimoni di Geova in Italia – Dossier, Testimoni di Geova, Roma 1998. Su tale concetto esteso di difesa della patria ci si può riferire anche a Minoranze Coscienza e Dovere della memoria – Riflessioni recenti (1998- 2000) – Documentazione storica, AA.VV., Jovene editore, Napoli 2001, pag. 36 e relativi riferimenti in calce; Libertà costituzionali – Obiezione di coscienza e convertibilità dell’obbligo di leva, F.Marzano, Jovene editore, Napoli 1987, pagg. 140. Si consideri pure la seguente, illuminante definizione del prof. Bellini: “Difesa della Patria è anche difesa civile della Nazione: è difesa contro le violenze di ogni giorno; contro la prevaricazione e la ingiustizia; contro le calamità sociali e naturali che possono funestare la vita nazionale. È difesa della integrità morale del Paese; del suo benessere; della qualità della vita [...] Bisogna dare a ognuno la possibilità di adempire il proprio compito nelle forme che più si addicono alla sua vocazione e sensibilità morale” (Il pluralismo confessionale nella attuazione della Costituzione, AA.VV., Jovene editore, Napoli 1986, pagg. 111).

[38] Per i testimoni di Geova, naturalmente, non costituisce alcun problema l’obbedire all’autorità costituita quando essa, in un contesto di imposizione giuridica le cui richieste iniziali siano ritenute da loro incompatibili, finisca con l’avanzare istanze differenti per natura e portata e totalmente estranee rispetto alle intenzioni originali. Un esempio, banale ma chiarificatore, potrebbe essere il seguente: a scuola, durante il periodo delle festività di fine anno, una maestra potrebbe assegnare agli scolari il compito di disegnare l’albero di natale. Se in quella classe ci fosse un piccolo testimone di Geova, egli chiederebbe il permesso di fare un altro disegno, ad esempio un paesaggio di campagna o un personaggio dei cartoni animati. In tal modo egli, non potendosi esimere dal rispettare l’autorità costituita (la maestra nel suo caso), né volendo farlo, mostrerebbe di obbedire alla medesima ma in un modo che risulti consono alla sua sensibilità (si veda in proposito la Torre di Guardia del 15-01-2010 pag. 15 e relativa illustrazione).

[39] I testimoni di Geova e l’obiezione di coscienza, da Minoranze Coscienza e Dovere della memoria – Riflessioni recenti (1998-2000) – Documentazione storica, AA.VV., Jovene editore, Napoli 2001, pag. 48. Si vedano anche i commenti dell’avv. Segre a pag. 169

[40] ibidem, pag. 48.

[41] Libertà costituzionali – Obiezione di coscienza e convertibilità dell’obbligo di leva, F.Marzano, Jovene editore, Napoli 1987, pagg. 43.

[42] Annuario dei testimoni di Geova del 1997, pag. 16.

[43] “Testimoni di Geova – Storia, Sociologia, Teologia”; “Testimoni di Geova online”.


ULTERIORI RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

  • Rodolfo Venditti, L’obiezione di coscienza al servizio militare, Giuffré, Milano 1981

  • Salvatore Prisco, Fedeltà alla Repubblica e obiezione di coscienza, Jovene, Napoli 1986

  • Sergio Albesano, Storia dell’obiezione di coscienza in Italia, Santi Quaranta, Treviso 1993 AA.VV., La questione della tolleranza e le confessioni religiose (Atti del convegno di studi, Roma, 3 Aprile 1990), Jovene, Napoli 1991.

  • Giorgio Giannini, L’obiezione di coscienza al servizio militare, Edizioni Dehoniane, Napoli 1987